Economia e Finanza
Superbonus 110%, anche in Alto Adige check list dei commercialisti per la detrazione. Zago: “Pratiche in regola”
Due check list per verificare tutti i controlli da effettuare per apporre il visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per certificare il diritto alla detrazione del Superbonus 110%.
È quanto pubblicato dal Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti attraverso il documento “Il “superbonus” del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”, una ricognizione sui controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità. Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.
L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha inoltre previsto per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”), la possibilità di optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.
«Siamo molto contenti dell’introduzione di questi documenti – sottolinea Claudio Zago, presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bolzano -, perché permetteranno ai molti professionisti della categoria di poter tenere sott’occhio la regolarità di tutte le pratiche che i contribuenti interessati alla detrazione presenteranno. Sono quindi strumenti affidabili per tutti i soggetti coinvolti. Ancora una volta la nostra Fondazione, ha predisposto un documento che sarà di grandissima utilità agli Iscritti».
Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (tra gli altri, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).
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