La parola all avvocato
Spese per i testi scolastici: straordinarie o comprese nell’assegno di mantenimento?
Buonasera Avvocato Vendrame,
sono separata da poco e volevo sapere gentilmente se le spese per i testi scolastici sono spese che rientrano nel contributo di mantenimento che il padre dei miei figli mi versa ogni mese, o se sono spese straordinarie che si devono sostenere a metà tra i genitori.
Grazie.
L.P.
Gentile Signora,
in generale le spese ordinarie (che sono quelle ricomprese nell’assegno di mantenimento), sono tali in quanto destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore; quelle straordinarie, invece, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili e/o eccezionali, rispettivamente ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli fino a quel momento, o comunque da spese non quantificabili e determinabili in anticipo e/o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
L’acquisto dei libri di testo scolastici come spesa ordinaria o straordinaria è questione che non ha mai avuto soluzioni univoche. Parte della giurisprudenza è concorde nel ricondurre tali costi nelle spese ordinarie, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica e l’acquisto di libri di testo non è un qualcosa di “eccezionale ed imprevedibile”, ma di obbligatorio e fondamentale.
Questa interpretazione è stata, tuttavia, contestata da altra parte della giurisprudenza che ha elaborato un orientamento del tutto opposto, secondo il quale queste spese sono, in realtà, straordinarie, poiché sono sì necessarie all’istruzione dei figli, ma “non suscettibili di una esatta ed anticipata determinazione del loro ammontare“.
Tenuto conto di tali orientamenti discordanti (anche, tra l’altro, su altre voci di spesa per i minori), negli ultimi anni molti Tribunali si sono dotati di specifici Protocolli finalizzati a fornire un elenco di quelle che sono, appunto, da considerarsi spese straordinarie.
Il protocollo del Tribunale di Bolzano, stilato nel settembre 2018, classifica, ad esempio, il costo dei libri di testo come spese straordinarie, e quindi come costi non ricompresi nell’assegno.
Ritengo, pertanto, ragionevole e corretto attenersi, in caso di contrasti tra i genitori, alle precise linee guida del Protocollo, pur dovendo sottolineare che tale documento ha valore vincolante solo se richiamato dal Giudice nella propria decisione (o se tale richiamo è contenuto nell’accordo di separazione poi autorizzato dal Tribunale).
Cordiali saluti.
Avv. Laura Vendrame
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