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Prestazioni sanitarie ed esonero dalla fatturazione elettronica

Medici e altri operatori sanitari potranno attendere fino al 2023 per adeguarsi all’obbligo di fatturazione elettronica, recentemente esteso anche ai contribuenti del regime forfettario (escluse le “mini” partite IVA).
A partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti che beneficiano del regime fiscale agevolato con flat tax del 15%. Dal nuovo provvedimento, che contribuisce a ridurre la problematica dell’evasione IVA, restano tuttavia esclusi i contribuenti forfettari che percepiscono ricavi e compensi inferiori a 25 mila euro oltre che i professionisti che offrono prestazioni sanitarie verso le persone fisiche.
Medici, logopedisti, fisioterapisti, e altri soggetti che operano in campo sanitario, non sono pertanto ancora tenuti a emettere eFattura. Tale esonero vale sia per i professionisti che sono tenuti a inviare i dati tramite il sistema Tessera Sanitaria, sia per quelli ai quali non è richiesto di aderire a tale procedura. Quando invece le prestazioni sono effettuate verso altri professionisti, verso aziende o verso la Pubblica Amministrazione diventa invece obbligatorio procedere con l’emissione e l’invio al Sistema di Interscambio della fattura elettronica.
Chiunque avesse necessità di approfondire l’argomento, può fare riferimento alla guida di Danea che spiega nel dettaglio la fatturazione elettronica come funziona. Qui è possibile trovare informazioni utili per compilare senza errori i documenti da inviare per via telematica ai soggetti privati (B2B), alle imprese (B2C) e alla Pubblica Amministrazione (PA). Una sezione specifica è inoltre riservata alle procedure da adottare per conservare a norma i formati digitali. Il legislatore prevede, infatti, che le eFatture vengano archiviate e conservate per almeno 10 anni dalla data di emissione, sia da parte di chi le invia sia da parte di chi le riceve.
Le operazioni menzionate devono essere svolte secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. In caso di errori, si rischia di dover pagare penali o sanzioni amministrative anche consistenti.
Come si diceva in apertura, agli operatori sanitari al momento è richiesto di osservare senza eccezioni il divieto di emettere eFatture nei confronti delle persone fisiche non passive di IVA. L’obbligo, con ogni probabilità, sarà esteso anche a queste categorie soltanto a partire dal nuovo anno. In questo modo, viene tutelata la privacy dei cittadini, in attesa che le modalità di fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti privati vengano propriamente regolamentate. Per medici, dentisti, fisioterapisti e via dicendo resta invece in vigore l’obbligo di fatturazione nel tradizionale formato cartaceo.
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