Alto Adige
Palestre, piscine e attività outdoor: cosa prevede la legge per prevenire il contagio
Palestre per arrampicata, palestre chiuse, piscine e lidi in Alto Adige: arrivano le regole emanate dalla Giunta provinciale per la prevenzione nella fase 2 dell’emergenza.
Si parte dalle attività sportive indoor, che comprendono le attività sportive di base svolte in luoghi chiusi, quelle dei centri fitness, delle palestre e dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata nonché le attività per il benessere individuale attraverso l’esercizio fisico ed anche i centri fitness che sono stati inclusi nell’ordinanza del 22 maggio scorso.
Per queste attività si prevede un numero massimo di persone presenti contemporaneamente, rispettando la regola del 1/10. Tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone circolano nello spazio o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie.
In nessun caso, neanche con le protezioni delle vie respiratorie, la distanza interpersonale può essere inferiore di un metro. Non sono ammessi, di conseguenza, esercizi a contatto diretto tra persone ed è previsto il controllo giornaliero della temperatura con il laser del personale e un controllo laser della febbre dei clienti prima dell’inizio dell’attività.
Tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo ogni utilizzo degli attrezzi; dopo ogni utilizzo il responsabile del centro fitness assicura la disinfezione delle parti degli attrezzi con i quali sono venuti a contatto il corpo e l’aerosol espirato delle persone; le finestre devono rimanere aperte, ove possibile, e devono essere adottate misure speciali per garantire un adeguato ricambio d’aria.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro le borse personali, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
Sono escluse tutte le forme di sport di squadra e le piscine nei luoghi chiusi. Un’eventuale apertura degli spogliatoi e delle docce verrà prevista con un’apposita ordinanza del presidente della Provincia, ma prima dovrà avere luogo un incontro con i gestori per un’informazione dettagliata dei pericoli di contagio e delle regole necessaire.
Per lo sport professionistico ed amatoriale con manifestazioni sportive e gare valgono anche in Alto Adige le norme ed i protocolli di sicurezza statali.
Piscine: mantenere le distanze e disinfettare le attrezzature
Queste misure valgono per tutte le piscine all’aperto private e pubbliche, incluse le piscine all’aperto degli impianti termali, che possono già ora essere aperte. Vale un numero massimo di persone presenti allo stesso tempo, che viene garantito dal rispetto della regola del 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, esclusa la superficie dell’acqua.
Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone sono in movimento o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. L’uso di spogliatoi e docce in luoghi chiusi è vietato.
La disinfezione delle mani deve essere possibile agli ingressi, alle casse, ai servizi igienici e alle aree di seduta. L’area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione. I lettini, gli ombrelloni e tutte le attrezzature utilizzate dagli ospiti devono essere disinfettati dopo ogni cambio di persona.
Le piscine interne e le saune collegate alle piscine esterne rimangono chiuse. Gli stagni naturali e le vasche per bambini devono rimanere chiusi.
All’aperto ed a casa: 2 metri di distanza o mascherina
All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri. Al di sotto di tale distanza interpersonale è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie. Negli ambienti chiusi il distanziamento non può in nessun caso essere inferiore ad un metro.
Le norme ed i protocolli di sicurezza statali sono validi solo per quegli ambiti che non sono regolamentati dalla legge provinciale e dalle ordinanze del presidente della Provincia.
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