Bolzano
Pagamento mensilità estive al docente supplente: Uil scuola vince la causa contro la Provincia
Un docente supplente delle scuole altoatesine ha diritto al pagamento delle mensilità di luglio ed agosto anche nel caso non sia presente per le lezioni durante l’ultimo giorno di didattica. E’ questa la sintesi della sentenza del Tribunale di Bolzano firmata dal giudice del lavoro Giulio Scaramuzzino arrivata per dirimere una controversia tra un docente e la Provincia di Bolzano. Il primo è stato supportato nella causa dal legale del sindacato della Uil Scuola Luca Crisafulli mentre l’amministrazione è stata difesa dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Laura Fadanelli, Jutte Segna e Michele Purrello.
“Si tratta di un’insegnante a tempo determinato che si è rivolto al sindacato – premette Crisafulli – perché, sebbene fosse stato assunto fino al termine dell’anno scolastico, lamentava il mancato pagamento delle mensilità di luglio ed agosto 2020”.
La Provincia, infatti, ha omesso di corrispondere i compensi perché il docente figurava in congedo straordinario l’ultimo giorno di scuola in ragione di un periodo di assistenza alla madre iniziato il 29 aprile. L’amministrazione ha considerato questa assenza come mancanza di un requisito indispensabile prescritto dall’Articolo 28 del Contratto Collettivo Provinciale per i docenti di scuola primaria e secondaria, disposizione questa che attribuisce il diritto al pagamento degli stipendi estivi ai dipendenti a tempo determinato che siano in servizio da almeno sette mesi, siano in servizio alla fine delle lezioni ed abbiano preso parte all’esame finale, ove previsto.
Trattandosi, nel caso specifico, di un docente di sostegno (non previsto, dunque, agli esami finali) e in servizio da più di sette mesi è stato subito chiaro come il nodo giuridico si concentrasse sull’interpretazione della seconda condizione: essere in servizio alla fine delle lezioni. Per la Provincia il congedo straordinario andava considerato come assenza mentre per il ricorrente (e per il giudice) no.
“Di fatto – continua il legale della Uil Scuola – ci siamo concentrati sulla corretta interpretazione da darsi al requisito prescritto dalla disposizione contrattuale relativo alla “presenza in servizio”. Ed infatti, in primo luogo, abbiamo valorizzato il dato letterale della disposizione contrattuale in questione, la quale richiede semplicemente che il docente sia comunque in servizio alla fine delle lezioni, senza che alcun riferimento si trovi con riguardo ad una presenza effettiva (e, dunque, per così dire, fisica) in servizio.
Il giudice ha confermato la nostra impostazione per cui chi si trova in congedo per la legge 104 sia a tutti gli effetti considerato in servizio. Lo stesso accoglimento del congedo presuppone che vi sia un servizio in essere tra i due contraenti”.
Il giudice aveva precedentemente proposto un accordo stragiudiziale. “L’ipotesi era di un pagamento ridotto delle mensilità oltre ad una quota minore per le spese legali. Il mio assistito aveva accettato ma l’amministrazione provinciale ha voluto arrivare a sentenza che, in primo grado, ci riconosce il pagamento pieno degli stipendi e delle spese legali”.
Una sentenza che ha una sua importanza calata in un contesto generale. “Se altri lavoratori dovessero trovarsi nella medesima situazione – precisa Crisafulli – potranno fare riferimento a questo dispositivo. La mancata presenza l’ultimo giorno di scuola per malattia, aspettativa, gravidanza o qualsiasi altro motivo giustificato non è motivo di mancato pagamento delle mensilità estive. E’ un precedente unico nel suo genere: il primo pronunciamento del giudice del lavoro sulla corretta interpretazione di questo Articolo del Contratto Collettivo Provinciale”.
Soddisfatto anche il segretario regionale della Uil Scuola Marco Pugliese che ha promosso l’azione a tutela del docente. “Con questa sentenza cambiamo il modo di fare sindacato lavorando su quella che noi consideriamo una lesione totale del diritto del lavoro. Ci abbiamo creduto fin dal principio tentando pure la conciliazione prima di arrivare a sentenza definitiva”.
Il tribunale è sempre l’ultima strada. “Il 90% delle criticità le risolviamo con consulenze e conciliazioni. Se ci sono le basi per la mediazione noi la preferiamo ma se ci costringono ad andare fino in fondo lo facciamo. Per la categoria si tratta di un precedente rilevante a tutela di un lavoratore fragile in quanto supplente. Oltretutto che si trova in regime di 104 per assistere la madre che non sta bene. Siamo riusciti a riportare al centro i diritti dei lavoratori”.
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