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Nuove regole per classificare il cattivo pagatore, CTCU: “Blocco del conto corrente oltre i tre mesi di default”

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Dal 1° gennaio 2021 banche e intermediari devono classificare in stato di “default” il cliente (consumatore o impresa) che per 90 giorni consecutivi presenti sul proprio conto, contemporaneamente, un saldo negativo superiore ai 100 euro (500 euro nel caso di impresa) e tale sconfinamento rappresenti l’1% del totale delle obbligazioni creditizie dello stesso cliente verso la banca.

La novità arriva dall’adozione di nuove regole bancarie a livello europeo e in particolare da un Regolamento della Commissione Europea del 2018 e dalle linee guida del 2017 dell’EBA (European Banking Authority).

Oltre al blocco del proprio conto corrente, i consumatori classificati in “default” rischiano la segnalazione del loro nominativo alla cd. Centrale rischi (CR) quali “cattivi pagatori”, con la conseguenza di non poter accedere poi ad ulteriori finanziamenti da parte del sistema bancario.






Default e sofferenza: non è la stessa cosa

Come spiegato anche dalla Banca d’Italia sul suo sito, default e sofferenza non sono la stessa cosa e quindi “non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza”. Gli intermediari segnalano cioè un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione a sofferenza presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Quali conseguenze per i consumatori in caso di default?

Per molti consumatori, soprattutto per quelli alle prese con le drammatiche conseguenze economiche causate dall’emergenza Covid-19, si potrebbe prospettare il rischio di un blocco dei pagamenti di utenze, rate di finanziamenti, affitti e quant’altro. Il consumatore classificato in default sarà costretto a negoziare (immediatamente) con la propria banca nuove condizioni e forme per garantire il pagamento dei debiti.

Come precisato ancora dalla Banca d’Italia “La nuova definizione di default non introduce un divieto (per la banca, nda) a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido”. Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina.

Cosa fare dunque?

I consumatori che sanno di potersi trovare in una situazione di pre-default, dovrebbero tener ben monitorati i propri rapporti bancari (conti, finanziamenti), nonché le scadenze dei propri debiti (utenze, rimborsi di rate ecc…) e, in caso di difficoltà nei pagamenti, contattare tempestivamente la propria banca per avvisare della presenza delle stesse e concordare soluzioni di rientro oppure di autorizzazione allo sconfinamento, magari anche tramite la concessione di un affidamento sul conto (attenzione alle condizioni!).

I consumatori sono molto preoccupati per le nuove regole, proprio perché entrano in vigore in un momento in cui regna forte incertezza economica e, in ragione di ciò, si sarebbe potuto pensare anche ad una proroga. In ogni caso, pretendiamo che le banche avvisino i propri clienti per iscritto, prima di classificare qualcuno in default, in modo da consentire loro il rientro in tempi rapidi e l’adozione di soluzioni adeguate per sanare la situazione di debito”, commenta Gunde Bauhofer, Direttrice del CTCU.

Il CTCU è a disposizione dei consumatori per informazione e assistenza sui prodotti bancari telefonando allo 0471-975597 o scrivendo a info@centroconsumatori.it

Per maggiori informazioni sull’argomento: https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html



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