Economia e Finanza
La nuova class action per tutti
Il 19 aprile 2019 è entrata in vigore la legge sulla nuova azione di classe (L. 31/2019).
L’azione collettiva, in Italia meglio conosciuta con il termine americano di “class action”, viene spostata dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile.
L’aspetto più rilevante di un’azione di classe è che le questioni di fatto e di diritto riguardanti (potenzialmente) una moltitudine di soggetti danneggiati possono essere chiarite in una volta sola, ed in modo uniforme per tutti.
Il prerequisito è che si tratti però di diritti omogenei. Il singolo non dovrà quindi dimostrare (integralmente) quali dei suoi diritti soggettivi siano stati lesi; sarà sufficiente dimostrare l’appartenenza alla relativa classe (da cui il termine “class” action).
La procedura previgente non ha funzionato molto bene per i consumatori.
“La nuova azione è certamente un passo avanti rispetto al passato, ma passeranno purtroppo degli anni affinché si potranno vedere operativi i primi procedimenti”, questo il commento del Direttore del Centro Tutela Consumatori Utenti, Walther Andreaus. La nuova class action vale, infatti, solo per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della legge.
Con ciò si va quindi a proteggere più di una malefatta accaduta negli anni passati.
“In Germania, al contrario, con la nuova azione di accertamento-tipo (cd. Musterfeststellungsklage) possono essere portate in giudizio anche violazioni già verificatesi, come ad esempio la causa intentata contro la VW dai colleghi del VZBV e dall’ADAC”.
Le ulteriori, principali novità introdotte dalla novella normativa sono: non solo i consumatori, ma chiunque sia rimasto vittima di condotte lesive potrà intentare un’azione di classe; si potrà inoltre aderire all’azione anche dopo che sia stata pronunciata la relativa sentenza.
Pertanto tutti i cittadini che abbiano subito un danno da condotte lesive da parte di imprese e intendano chiederne il risarcimento sono legittimati a presentare l’azione giudiziaria. La nuova legge non cita più i “consumatori”, ma parla di diritti omogenei, individuali, che possono essere rappresentati da organizzazioni e associazioni no-profit, iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
In futuro pertanto, prendendo ad esempio lo scandalo diesel della VW, si potrebbe procedere non solo per l’infrazione di norme del diritto del consumo e della concorrenza (per la vendita di prodotti non conformi), ma anche per danni all’ambiente e alla salute.
A chi si rivolge la class action?
Le azioni possono essere rivolte contro imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma non contro pubbliche amministrazioni. A questa pecca si può tuttavia ovviare – già ora – attraverso la cd. “class action contro la Pubblica Amministrazione”, strumento attualmente ampiamente sottoutilizzato.
L’iter
La nuova class action si svolgerà in tre fasi: l’ammissione, la decisione nel merito, il pagamento del risarcimento ai partecipanti. Entro un termine di 30 giorni il tribunale si pronuncia sull’ammissibilità dell’azione; entro 15 giorni le decisione va pubblicata; entro 30 giorni si potrà presentare ricorso contro la decisione di ammissibilità presso il tribunale d’appello, il quale avrà, a sua volta, 30 giorni per esprimersi in merito.
Per i partecipanti vale il principio del cd. “opt-in”: questo significa che entro un certo termine essi potranno decidere di aderire alla class action, e questo sia dopo la decisione di ammissibilità che anche dopo l’emissione della sentenza. Il giudice può imporre alle imprese di presentare prove, ma anche scegliere di decidere in base a statistiche e presunzioni. Con la sentenza di merito si da il là alla vera e propria adesione degli interessati alla classe.
Viene nominato un giudice delegato ed un rappresentante comune degli aderenti.
Il rappresentante elabora un progetto dei diritti individuali, e propone le somme spettanti ai singoli; il giudice delegato decide in merito. L’impresa può provvedere al pagamento; altrimenti il rappresentante comune avvia le pratiche per l’esecuzione forzata delle somme. In ogni momento è possibile accordarsi in modo transattivo.
Qualora l’impresa venga condannata, si provvede anche per le spese del rappresentante comune e del difensore dei ricorrenti.
L’iter dell’azione viene reso pubblico attraverso un apposito portale sul sito del Ministero della Giustizia. Sempre attraverso tale portale gli interessati potranno formalmente aderire alla classe. Non è necessaria l’assistenza da parte di un legale.
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