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La diffamazione via social, quando si rischia una querela?

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Cari lettori,

dopo la breve pausa estiva riprende la mia rubrica giuridica del venerdì, pubblicata in via straordinaria anche oggi, lunedì 16 settembre. Questa settimana do il benvenuto e “cedo la penna” all’avvocato Fernando Pontecorvo di Bolzano, esperto in diritto penale con il quale, in passato, ho avuto più volte il piacere di collaborare.

Il Collega affronterà oggi il tema della diffamazione a mezzo social network ed una volta al mese interverrà nella rubrica con un argomento in materia penale, anche in risposta alle Vostre domande.
Buona lettura!

Avv. Laura Vendrame

La diffamazione via social, quando si rischia una querela?

Il reato di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 del codice penale in cui, al primo comma, si legge: “Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032”.

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Il bene giuridico che il reato in esame tutela è la reputazione, ergo la dignità sociale della persona, la sua stima diffusa nell’ambiente sociale, l’opinione che gli altri hanno del suo onore e del suo decoro.

La domanda che comunemente ci si pone è la seguente: dove finisce il diritto di critica e di epressione, tutelato dall’art. 21 della nostra Costituzione, ed inizia il reato di diffamazione? Quali sono i confini da non oltrepassare per non rischiare di dover rispondere del reato in esame?

Il limite, ovviamente, non può essere stabilito con una definizione unica ma deve essere valutato di caso in caso tenendo in debita considerazione il contesto nel quale l’espressione si sviluppa e le persone che risultano coinvolte.

Di certo è pacifico come espressioni che trasmodino in un’incontrollata aggressione verbale del soggetto criticato e si concretizzino nell’utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti superano il limite della continenza nell’esercizio del diritto di critica.

Infatti anche nei contesti all’interno dei quali le dispute tra i loro protagonisti risultano essere più accentuate (si veda il mondo della politica), sono ammessi toni di disapprovazione anche aspri ma sempre a condizione che non si giunga a meri attacchi personali, inutilmente offensivi, capaci solo di ledere, appunto, la reputazione del destinatario dell’espressione.

Per potersi configurare il reato di diffamazione non è però sufficiente l’utilizzo di espressioni capaci di offendere l’altrui reputazione, ma risultano necessari ulteriori due requisiti: l’assenza dell’offeso e la comunicazione dell’espressione lesiva a più persone.

In riferimento a quest’ultima circostanza assume particolare rilievo il comma terzo dell’art. 595 del codice penale in cui si afferma che: “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516

Il Legislatore ha appositamente previsto tale ipotesi aggravata di diffamazione in virtù del fatto che tali strumenti (la stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità), per loro natura, essendo in grado di raggiungere un numero indefinito (ergo numeroso) di persone aumentano la capacità lesiva dell’espressione diffamante, e perciò costituiscono condotte da punire con maggiore severità.

Tale disposizione si deve ritenere applicabile anche alle condotte diffamatorie poste in essere tramite l’utilizzo di bacheche “facebook” e/o social network simili.

Infatti, la Cassazione è chiara nell’affermare come: “L’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3°, c.p., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero  indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione” (Cass. Pen. Sez. V, 23/01/17, nr. 8482).

Quanto ora riportato assume particolare importanza in un periodo storico in  cui, erroneamente, in molti ritengono che i social network (o la Rete in generale) costituiscano una zona di libertà assoluta in cui poter scrivere tutto e il suo contrario senza doverne in alcun modo rispondere.

In realtà la legge tutela il sacrosanto diritto alla critica di ciascuno ma allo stesso tempo punisce severamente chi utilizza espressioni lesive della reputazione altrui, specialmente se poste in essere con l’utilizzo di social network o altri mezzi di pubblicità.

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