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Italexit: “Dpcm anticostituzionali, ultima ordinanza provinciale da rivedere”. L’appello a Kompatscher

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Leggiamo nell’ordinanza del Presidente della Giunta provinciale altoatesina n. 14 del 13 marzo 2021, che i nuovi provvedimenti in vigore sono stati presi anche sulla base di alcuni dpcm o decreti-legge. Ricordiamo allo stesso Presidente che, per quanto riguarda le disposizioni inerenti alla limitazione della libertà personale (diritto inviolabile sancito dall’art. 13 della Carta costituzionale), la sentenza n.54 del tribunale di Reggio Emilia, pronunciata dal Gip, dott. Dario de Luca, ne ha sancito l’illegittimità.

Anche in base a ciò riteniamo che tutta la normativa, contenuta nelle ordinanze del Presidente della Giunta provinciale, in materia di coprifuoco e di quanto previsto per i giorni 3,4 e 5 aprile, sia illegittima poiché in contrasto con l’art. 13 della Costituzione, in particolare le disposizioni che prevedono che ‘all’interno del territorio comunale è consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o urgenza, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere attività sportiva o motoria’.

Questo l’intervento del coordinatore provinciale di Italexit con Paragone, Eriprando della Torre di Valsassina, che così commenta il contenuto della nuova ordinanza per l’Alto Adige. Il coordinamento della provincia di Bolzano ha quindi invitato pubblicamente il governatore a rivedere il documento appena emesso, in modo da non agire nei confronti della popolazione in maniera illegittima e in violazione della Carta costituzionale.






A tal proposito – continua la nota –  la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia non lascia spazio al dubbio. Leggiamone alcuni brani.Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa’.

E ancora: “L’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su ‘..atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge’; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un Dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost”.

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