Alto Adige
La presenza di slackline ad alta quota deve essere comunicata
Gli ostacoli alla navigazione aerea di nuova costruzione, nonché quelli smantellati devono essere comunicati alla Ripartizione foreste.
Gli ostacoli esistenti, di nuova generazione, nonché quelli smantellati devono sottostare alla disciplina degli impianti a fune per gli ostacoli alla navigazione aerea. Tali ostacoli possono essere costruzioni verticali come tralicci, antenne, sostegni, camini nonché infrastrutture lineari come funivie, teleferiche, funi tese, filo a sbalzo e infrastrutture simili che superano una certa altezza dal suolo.
Le norme prevedono che anche le cosiddette slackline highliner, fettucce tese tra due punti sulle quali si cammina in equilibrio ad un’altezza considerevole, possano costituire ostacoli al volo ed in quanto tali la loro presenza va comunicata alla Ripartizione provinciale foreste. Questo è quanto previsto dalla legge provinciale n.1 del gennaio 2006. Inoltre, la segnaletica cromatica e luminosa prevista per gli ostacoli al volo deve essere corrispondente alle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa e dell’ ENAC.
L’assessore provinciale alle foreste, Arnold Schuler, lancia a questo proposito un appello: “Anche gli highliner di slackline costituiscono ostacoli aerei e devono essere segnalati all’Ufficio Pianificazione forestale“. In gran parte le slackline non creano alcun tipo di problema, ma per quelle montate a più di 15 metri di altezza sarà dunque necessario dare comunicazione utilizzando questo link. Se gli ostacoli si trovano ad un’altezza inferiore ai 15 metri, ma sono in una posizione particolare e sono poco visibili, ne va data ugualmente comunicazione.
Le informazioni fornite vengo impiegate per creare una carta digitale aggiornata quotidianamente di tutti gli ostacolo presenti sul territorio altoatesino. “Questa mappa presenta una panoramica accurata e fornisce ai piloti dei velivoli tutte le informazioni necessarie per evitare gli ostacolo in volo e con ciò si contribuisce sensibilmente ad aumentare la sicurezza aerea“, conclude l’assessore Arnold Schuler.
Si sottolinea anche che, secondo l’articolo 58/bis, chi non comunica gli ostacoli alla navigazione aerea oppure il loro smaltimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di incidenti vi possono essere inoltre conseguenze sotto il profilo civile e penale.
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