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Fisco e condominio

Il diritto di voto dell’inquilino nell’assemblea di condominio

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Il sesto comma dell’art. 1136 del c.c., cosi come modificato dalla legge di riforma del condominio, specifica che “l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.

Quanto espresso nell’articolo lascia intendere che il presupposto per essere convocati in assemblea non è più solo essere un condomino, e quindi l’essere proprietario di una unità immobiliare sita nell’edificio condominiale, ma anche inquilino.

Si potrebbe intendere che la riforma del condominio abbia recepito il principio, ovvio, che il conduttore, con la consegna dell’immobile oggetto della locazione, viene immesso nel godimento anche delle parti comuni dell’edificio condominiale, con tutti i diritti e doveri proporzionali alla quota (in millesimi) del condomino suo locatore, cioè del proprietario del bene locato.






Di conseguenza parrebbe che all’inquilino sia riconosciuto il diritto di partecipare alle decisioni che vengono assunte dall’assemblea di condominio in merito all’uso e al godimento dei servizi comuni, come la tenuta del verde e del cortile, la pulizia delle scale, la luce scale, l’ascensore, il servizio di portineria, la gestione della manutenzione della caldaia condominiale, ecc, visto che ne ha un preciso interesse affinché i servizi siano gestiti in un certo modo e soprattutto con i giusti costi.

Ma in realtà non molto è cambiato.

Se l’art. 10 della ormai vecchia legge sull’equo canone aveva riconosciuto all’inquilino la facoltà di intervenire nelle assemblee condominiali per le delibere relative al riscaldamento e al condizionamento dell’aria, con la riforma del condominio permane per il conduttore o affittuario del bene locato il diritto di voto, in luogo del proprietario dell’immobile locategli, per le delibere di assemblea relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento.

Dunque, l’inquilino ha il potere di impugnare le delibere viziate, sempre che abbiano a oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

A cura di Cristina Chemelli – amministratore di condominio



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